Art. 6.
(Misure di sostegno al reddito delle famiglie numerose e delle giovani coppie).

      1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno al reddito delle famiglie numerose e delle giovani coppie, le medesime hanno diritto:

          a) alla riduzione dell'importo del ticket sanitario in misura pari al cinquanta per cento;

          b) alla concessione di un contributo statale pari a 1.500 euro per ogni figlio nato, adottato o affidato.